Embraco ed Ex Ilva, via libera agli ammortizzatori sociali dal Cdm
Ok all’integrazione cassa Covid. Decise anche le misure urgenti a tutela dei lavoratori
Il Consiglio dei Ministri ha approvato due norme proposte dal ministro del Lavoro Orlando: la prima consente a Embraco l'accesso integralmente gratuito alla proroga della cassa per cessazione di sei mesi, rimuovendo in questo modo la resistenza da parte della curatela fallimentare ad utilizzare il recente provvedimento adottato dal Governo; la seconda permetterà all'ex Ilva di accedere alle tredici settimane di cassa integrazione in considerazione della rilevanza strategica dell'azienda. «Con il decreto sull'estensione della Cig Covid sono recepite le risultanze dei tavoli del Mise sulle crisi Ilva e Embraco. Un atto doveroso e concreto nei confronti dei lavoratori e delle imprese che hanno dovuto affrontare una crisi senza precedenti». Questo il commento del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sul decreto approvato dal Consiglio dei ministri riguardo all'estensione della Cig Covid. Intanto, sempre oggi, il Consiglio dei ministri ha adottato «Misure urgenti a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi» Il testo prevede due norme. Eccole.
Le decisioni sul Tfr
La proposta normativa consente alle imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che richiedono dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 il trattamento straordinario di integrazione salariale, la possibilità di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal cosiddetto contributo di licenziamento. Si tratta di una estensione dell’efficacia della misura di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018.
Cassa Covid
Integrazione cassa Covid. La norma prevede in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 20221, n. 69, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
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