Superecobonus, come regolarsi in attesa dei decreti attuativi
Restano ancora da disciplinare i tetti di spesa per gli interventi
L’ecobonus, la maxi detrazione fiscale al 110% per chi effettua lavori di riqualificazione energetica degli immobili e di adeguamento antisismico, prende sempre più forma. Un primo passo fondamentale è stata la conversione in legge del Decreto Rilancio. Ci sono ancora alcuni aspetti però che andranno chiariti dai decreti attuativi in via di licenziamento con la firma definitiva attesa a breve. E’ il caso, per esempio, dei tetti di spesa per ogni singolo lavoro e delle modalità di attuazione della cessione del credito di imposta. Si tratta di due pilastri su cui si baserà l’iniziativa. Una novità è già emersa nelle ultime ore, ossia il fatto che la misura del superbonus potrebbe essere estesa negli anni: l’ipotesi è di tenerla in vita per sette anni. Inizialmente la super detrazione era prevista per le spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In attesa dei decreti, ecco cosa sapere.
I tempi
Per lavori di riqualificazione energetica degli immobili e di adeguamento antisismico, le spese documentate e rimaste a carico del contribuente relative a tali interventi potranno essere portate in detrazione dalle tasse in 5 quote annuali di pari importo. Vuol dire che i soldi verranno restituiti in cinque anni e non in dieci come avviene per altre forme di agevolazione fiscale.
Chi ne può usufruire
L’Ecobonus è rivolto ai condomìni nell’ottica del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici con conseguente risparmio in termini di consumi di energia. E’ il classico caso del cappotto termico. Possono usufruire della detrazione, oltre ai condomìni, anche gli Istituti delle case popolari e le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, con il limite del numero massimo di due unità immobiliari. Possono usufruire della detrazione le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimenti ai propri soci, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
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